“BONUS MAMMA 2017”: REQUISITI, COME E QUANDO FARE DOMANDA ALL’INPS

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“BONUS MAMMA 2017”: REQUISITI, COME E QUANDO FARE DOMANDA ALL’INPS

È ufficiale: da oggi, 4 maggio 2017, è possibile presentare all’INPS la domanda per richiedere il cosiddetto “Bonus mamma domani” dell’importo di Euro 800, 00.
Trattasi del premio alla nascita/adozione/affidamento introdotto dalla LEGGE di BILANCIO per il 2017 (Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, art. 1, comma 353) con l’obiettivo di sostenere il reddito delle donne in gravidanza o delle adottanti.
Con alcune circolari, da ultimo si cita la circolare n. 78 del 28 aprile 2017, l’INPS ha chiarito i requisiti, le tempistiche e le modalità di invio della domanda per richiedere tale contributo.
Vediamo di cosa si tratta.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare la domanda le donne con:
1. Residenza italiana;
2. Cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane.
3. Cittadinanza non comunitaria ma con possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007. Si evince, pertanto, che il bonus non dipende in alcun modo dal reddito della futura mamma.

Le donne, in possesso dei sopracitati requisiti, possono presentare richiesta del premio di Euro 800,00 SOLO se dal 1° gennaio 2017, si verifica una delle seguenti ipotesi:

a) Compimento del 7° mese di gravidanza (= in altri termini, l’INPS ha chiarito che la domanda può essere presentata all’inizio dell’8° mese di gravidanza).
b) Parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza.
c) Adozione nazionale o internazionale di un minore disposta con sentenza definitiva.
d) Affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza o in affidamento preadottivo internazionale.

Il premio è concesso in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.
Ciò significa che, in caso di parto gemellare o adozione/affidamento di più minori, il bonus spetterà per ciascun figlio.
Ha diritto al beneficio altresì la richiedente che, pur avendo maturato il 7° mese di gravidanza, non abbia portato a termine la gravidanza a casa di un’interruzione della stessa. In questa specifica casistica, la domanda dovrà essere corredata della documentazione comprovante l’evento.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Da oggi, la domanda può essere presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza (= inizio 8°) MA deve essere presentata improrogabilmente entro 1 anno dal verificarsi dell’evento (nascita/adozione/affidamento). Per i soli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017 al 4 maggio 2017, l’INPS ha previsto che il termine di un anno per la presentazione della domanda telematica decorra dal 4 maggio. Il motivo è da rinvenirsi nel ritardo con cui l’ente previdenziale ha attivato la procedura telematizzata di acquisizione delle domande che, come detto, è operativa dalla data odierna.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda va presentata all’INPS esclusivamente in via telematica attraverso:
- il sito internet dell’INPS accessibile direttamente dal privato cittadino in possesso del PIN;
- il numero verde del Contact Center Integrato 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06.164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico del chiamante)
- Entri di Patronato che offrono assistenza per questo scopo.

QUALE DOCUMENTAZIONE PRESENTARE

A) SE LA DOMANDA VIENE PRESENTATA DOPO IL COMPIMENTO DEL 7° MESE DI GRAVIDANZA (= inizio 8° mese) si dovrà corredare la domanda selezionando alternativamente le seguenti modalità di certificazione della gravidanza:
1. presentazione del certificato di gravidanza in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in copia autentica direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata (art. 49 del d.p.r. 445/2000). Tale certificazione, a tutela della riservatezza dei dati sensibili in essa contenuti, sarà presentata in busta chiusa sulla quale sarà riportato il numero di protocollo e la seguente dicitura: “Documentazione domanda di Premio alla Nascita – certificazione medico sanitaria”;
2. indicazione del numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o medico convenzionato ASL. Si precisa che l’applicazione che consentirà ai medici di inviare telematicamente i certificati di gravidanza è di imminente rilascio, ma non ancora disponibile alla data di pubblicazione della presente circolare.
3. indicazione che il certificato è stato già trasmesso all’Inps per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza; 4. esclusivamente per le future madri non lavoratrici, in alternativa al certificato di gravidanza di cui al punto 1, è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso. La veridicità di tale autocertificazione sarà verificata dall’INPS presso le competenti amministrazioni.

B) SE LA DOMANDA VIENE PRESENTATA DOPO LA NASCITA, AFFIDO, ADOZIONE
Se la domanda è presentata in relazione al parto già avvenuto, la madre dovrà autocertificare nella domanda il Codice Fiscale del bambino, ovvero le informazioni che si rendessero necessarie per accedere al beneficio. In caso di parto plurimo è richiesta l’indicazione di tutti i nati in quanto la prestazione è riconosciuta per ogni minore nato. Analoga indicazione è richiesta nel caso di adozione o affidamento preadottivo di più minori. Si precisa che nella domanda vengono autocertificati gli altri requisiti che danno titolo alla concessione del premio salvo che la beneficiaria non sia tenuta a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione. In caso di adozione o affidamento preadottivo e con riguardo ai provvedimenti giudiziari si richiamano le istruzioni contenute nella circolare INPS n.47/2012, par. 2. In particolare, se il richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento ex art. 22 L. 184/1983), è necessario che nella stessa siano riportati gli elementi che consentano all’Inps il reperimento presso l’Amministrazione che lo detiene (sezione del Tribunale, data di deposito in cancelleria ed il relativo numero).

COME VIENE CORRISPOSTO IL BONUS

Il premio viene corrisposto dall’INPS in un’unica soluzione per ciascun evento e in relazione ad ogni singolo figlio nato o adottato/affidato.
L’INPS provvede al pagamento con le modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).
Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente. Si segnala che nel caso in cui la donna opti per l’accredito su un conto con IBAN è tenuta a presentare anche il mod. SR163 (“Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”), salvo che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande di prestazione. Il modello SR163 è necessario per verificare la corrispondenza tra l’IBAN indicato nella domanda di assegno e la titolarità del conto a cui l’IBAN stesso si riferisce e, pertanto, è funzionale alla corretta erogazione del premio in favore della richiedente. A tale fine quindi nel modello SR163 andrà riportato, oltre che il codice fiscale della richiedente, la modalità di pagamento scelta (che è la stessa indicata nella domanda di assegno di natalità), i dati di riferimento dell’Agenzia o Filiale dell’Istituto di credito (Banca/Posta) che effettua il pagamento, nonché il codice IBAN, riferito al rapporto finanziario del richiedente la prestazione, con data, timbro e firma del funzionario del competente Ufficio postale o della Banca. SI precisa che il beneficio non concorre alla formazione del reddito complessivo. L’onere derivante dall’erogazione del premio di natalità è posto a carico del Bilancio dello Stato.

CHI GESTISCE LA DOMANDA

Le domande presentate ed acquisite nei sistemi gestionali INPS vengono sottoposte ad istruttoria svolta dalle Strutture INPS territorialmente competenti. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale. La pre-informativa è trasmessa dall’INPS ai recapiti che il soggetto ha comunicato precedentemente all’Istituto al momento di presentazione della domanda.

A questo punto, l’invio delle domande può avere da oggi inizio!
Vista la quantità considerevole ipotizzabile delle domande, si può immaginare che ci vorrà un bel po' di tempo per ottenere l’erogazione del bonus.
Le future mamme dovranno armarsi di pazienza. Ma le mamme si sa... ci sono abituate.

Avv. Angela COSTANTINO