L'OMICIDIO STRADALE

  • CartelloStradaleIncidente

L'OMICIDIO STRADALE

Con la legge del 23 marzo 2016, n. 41, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2016, n. 70 ed in vigore dal 25 marzo 2016, sono state introdotte nel codice penale due nuove autonome fattispecie di reato, ovverosia l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali.

Vediamo di seguito cosa prevede il testo di legge sul nuovo reato di OMICIDIO STRADALE.

Il primo comma dell’art. 589 – bis, introdotto nel codice penale, prevede espressamente che “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da 2 a 7 anni”

I successivi comma dell'articolo in questione si occupano delle ipotesi in cui l’omicidio stradale venga commesso dal conducente in stato di ebbrezza alcolica, o in caso di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
In questi casi, infatti, la pena prevista aumenta considerevolmente. 
Vediamo come:
a) in caso di persona alterata da sostanze stupefacenti o psicotrope o nel caso di tasso alcolico accertato superiore a 1,5 grammi per litro, la pena prevista è della reclusione dagli 8 ai 12 anni;
b) in caso di tasso alcolico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, la pena prevista è della reclusione tra i 5 e i 10 anni.
Un’eccezione è prevista per i conducenti professionisti e di mezzi pesanti per i quali, in caso di tasso alcolico compreso nello scaglione tra 0,8 e 1,5 grammi, la pena è più grave ovverosia della reclusione dagli 8 ai 12 anni, come nelle ipotesi di cui alla lettera a).
 
La pena della reclusione è, invece, dai 5 ai 10 anni qualora l’omicidio stradale venga commesso dal conducente:
1. per eccesso di velocità: in centro urbano se la velocità è pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane se la velocità è superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
2. per attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso;
3. per circolazione contromano;
4. per inversione di marcia in prossimità di incroci, curve o dossi;
5. per sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o in presenza di linea continua.
  In tutte le ipotesi sopraelencate la pena viene ulteriormente aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Ad ogni modo, in tutti i casi di omicidio stradale, qualora il conducente si sia dato alla FUGA, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a 5 anni (nuovo art. 589 -ter).

E nel caso si provochi la MORTE di più persone?
In tale caso si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 18.

Dalla commissione del reato di OMICIDIO STRADALE derivano ovviamente conseguenze anche sulla patente di guida che viene REVOCATA per un periodo che può variare dai 10, 15, 20 anni, 30 anni a seconda delle varie ipotesi commesse e sopra illustrate.
Gravissima l’ipotesi della FUGA: in tale caso il periodo di revoca previsto può arrivare sino a 30 anni!

Avv. Angela Costantino